Proposta di riforma del Condominio - d.d.l. 1816/2026

LA PROPOSTA DI RIFORMA DEL CONDOMINIO ILLUSTRATA

D.D.L. 1816 SENATORE TOSATO

Da un’iniziativa del Presidente di ANACI Verona, dott. Michele Ischia, parte la nascita

dell’attuale Disegno di Legge 1816 di Riforma del Condominio, presentato al Senato in data 24

Febbraio 2026 dal primo firmatario Senatore On. Paolo Tosato ed assegnato alla 2ª

Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente nella seduta n. 400 del 18 marzo 2026.

L’iniziativa parte da lontano, quando grazie alla cooperazione tra il dott. Michele Ischia e l’avv.

Matteo Carcereri, Direttore del Centro Studi di ANACI Verona, si sono illustrate nel convegno

del 31 Maggio 2024, le “Proposte di Riforma del Condominio di ANACI Verona e dei suoi

Associati”, primo embrione dell’attuale Disegno di Legge.

L’analisi e le migliorie del testo sono poi proseguite in silenzio, mediante proficui confronti, in

particolare con gli On. Paolo Tosato ed Erika Stefani, fino a dover venire con urgenza

nuovamente illustrate nell’importante convegno del 20 Gennaio 2026, “Cinquanta Sfumature

di Condominio”, organizzato da A.N.F. Verona in collaborazione con ANACI Verona, nella

prestigiosa sede dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona.

L’urgenza della nuova presentazione era dettata dalla necessità di proporre immediatamente

una auspicabilmente valida alternativa al c.d. “D.D.L. Gardini” (A.C. 2692 presentato alla

Camera dei Deputati an Dicembre 2025), che tante critiche ha suscitato tra gli operatori del

settore.

Con il D.D.L. 1816, non si è voluto stravolgere l’attuale normativa, ma si sono intese apportare

modifiche alla disciplina del condominio di edifici al fine di risolvere quelle zone grigie ancora

rimaste nonostante siano ormai trascorsi quasi tredici anni dall’entrata in vigore della L.

220/2012 e foriere di contenziosi anche giudiziali.

Il Disegno di Legge, di cui primo firmatario è il Senatore On. Paolo Tosato, è frutto

dell’esperienza in campo amministrativo e legale del dott. Michele Ischia, Presidente della

sezione Provinciale ANACI di Verona e dell’Avv. Matteo Carcereri, Direttore del Centro Studi

ANACI Verona.

Unitamente al Senatore On. TOSATO, che ringraziamo per aver accolto in maniera efficiente e

puntuale le esigenze degli operatori del settore, il testo è stato poi condiviso con i Senatori On.

STEFANI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTÙ, DREOSTO e MINASI, il cui contributo è stato

prezioso ed indispensabile per forma e contenuto.

Rispetto ai primi commenti pervenuti sui portali di settore, preme illustrare articolo per

articolo il contenuto e le finalità del Disegno di Legge.

Art. 1 – Trasparenza contabile e durata in carica dell’Amministratore tra le novità più

rilevanti

a) Durata dell’incarico ad amministrare: viene sostituita la precedente previsione

(“l’Amministratore dura un carico un anno e si intende rinnovato per egual periodo”) che

tanti contrasti giurisprudenziali ha generato. La proposta di riforma prevede ora che –

ferma la durata annuale dell’incarico – il rinnovo sia automatico fino a revoca o

dimissioni.

La norma proposta è uno dei punti cruciali della riforma, attese le ultime tre contrastanti

pronunce della Corte di Cassazione, pubblicate nell’arco di pochi mesi (ass. Civ.

14039/2025, Cass. Civ. 424/2026 e infine Cass. Civ. 7247/2026).

b) Nomina giudiziale: l’amministratore dimissionario potrà chiedere la nomina giudiziale

di altro amministratore, in caso di inerzia dell’assemblea, anche quando i condomini

siano meno di otto; attualmente infatti, quando i condomini sono meno di otto, la

nomina giudiziale non è possibile e l’amministratore dimissionario, sia pur con più o

meno limitati poteri, rimane il legale rappresentante del Condominio.

c) Pubblicazione Estratti Conto online: è previsto l’obbligo per l’amministratore di

pubblicare online, a pena di revoca giudiziale, in apposita area riservata ai condomini,

entro trenta giorni dalla scadenza di ogni trimestre, l’estratto del conto corrente

condominiale relativo al trimestre appena concluso.

La norma è finalizzata a soddisfare esigenze di trasparenza contabile ed a consentire ai

condomini un facile accesso alle informazioni bancarie, spesso negate anche dagli

istituti di credito, nonostante alcune chiare pronunce degli ABF – Arbitrati Bancari

Finanziari.

La norma risponde alla precedente proposta di riforma che prevedeva l’obbligo di

nomina di un revisore contabile con conseguenti costi a carico dei condomini.

d) Passaggio di consegne: viene finalmente previsto un preciso termine (trenta giorni

dalla nomina del nuovo amministratore) per curare l’adempimento del passaggio delle

consegne, ossia della trasmissione all’amministratore entrante di tutta la

documentazione condominiale. In caso di ritardo nella consegna, l’amministratore

uscente avrà comunque diritto a compenso solo per un dodicesimo dell’ultimo

compenso approvato dall’assemblea e nulla più. La norma mira a disciplinare e

velocizzare, nell’interesse del Condominio, il passaggio di consegne tra amministratore

uscente ed amministratore entrante consentendo di fatto a quest’ultimo di poter

concretamente gestire fin da subito il Condominio.

e) Esonero da responsabilità dell’amministratore in caso di morosità dei condomini:

la norma mira ad esonerare da responsabilità civili, penali ed amministrative

l’amministratore che, pur avendo adempiuto ai propri obblighi di attivarsi per il

recupero, anche giudiziale, delle spese condominiali, non possa correttamente

assolvere al proprio mandato a causa della morosità dei condomini.

f) Obbligatorietà della specificazione analitica del compenso a pena di annullabilità:

l’amministratore all’atto dell’accettazione della propria nomina dovrà comunque

presentare il proprio preventivo analitico, ma non più a pena di nullità della nomina

stessa ma di semplice annullabilità. Per i successivi eventuali rinnovi, tale compenso di

intende confermato fino a nuova diversa delibera.

L’attuale normativa, prevedendo la sanzione della nullità sia della prima nomina che dei

successivi rinnovi, consente infatti al condomino in contrasto con l’amministratore, di

impugnare delibere di nomina risalenti addirittura ad annualità precedenti con

consuntivazioni approvate e non impugnate e con implicita ratifica dell’operato e del

compenso dell’amministratore. L’impugnazione della delibera per la declaratoria di

nullità della nomina, si risolve quindi spesso in un aggravio di spese per il Condominio

(soggetto legittimato passivo nelle cause di impugnazione) e può comportare serie

conseguenze circa la validità di atti compiuti dall’amministratore nell’interesse del

Condominio.

La proposta di riforma prevede ora invece che l’impugnazione sia possibile solo entro il

termine di trenta giorni dalla conoscenza del verbale di nomina, con ciò garantendo

maggior stabilità al Condominio.

Art. 2 – Quorum semplificati per l’adozione di delibere di interventi obbligatori per legge

in tema di sicurezza

a) Intervenendo sull’art. 1136 c.c. si riduce ad 1/3 dei partecipanti all’assemblea che

rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio il quorum sufficiente per l’adozione di

delibere relative ad interventi obbligatori per legge in tema di sicurezza degli edifici e dei

relative impianti comuni.

Tale norma – che si riferisce ai soli interventi obbligatori per legge – non va quindi ad

interferire con l’art. 1120, II comma, n. 1, c.c., che prevede un diverso e maggiore

quorum per quelle innovazioni (non obbligatorie per legge, ma solo facoltative) volte a

migliorare la sicurezza e salubrità degli edifice e degli impianti.

La norma risponde all’esigenza di facilitare l’adozione di delibere di interventi

obbligatori, spesso mai adottate a causa della difficoltà nel raggiungimento dei quorum,

con negative conseguenze sulla sicurezza dei fabbricati e dei loro utenti.

Art. 3 – Obbligatorietà della polizza condominiale per perimento e responsabilità civile

verso terzo

a) Nonostante per prassi sia largamente diffusa la pratica di assicurare l’edificio, molti

condominii ancora sono sprovvisti di polizza.

Si è inteso ora rendere obbligatoria, nell’interesse dei condomini e dei terzi, la stipula di

contratto assicurativo con massimale adeguato al valore dell’edificio, a garanzia dei

rischi di perimento parziale o totale dell’edificio e della responsabilità civile.

Per gli edifici di nuova costruzione, soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 122/2005 (che

già prevede l’obbligo per il costruttore di consegnare la polizza decennale postuma a

garanzia di gravi difetti di costruzione, crolli o vizi del suolo) è possibile ipotizzare che le

compagnie proporranno premi assicurativi più contenuti per i primi dieci anni dalla

costruzione dell’edificio.

Art. 4 – Sospensione ai morosi dei servizi suscettibili di utilizzo separato e solidarietà

triennale tra venditore e acquirente per le spese condominiali.

a) La sospensione dei servizi ai morosi: L’art. 63, III comma, disp. att. c.c. prevederebbe

ora che l’amministratore possa sospendere ai condomini morosi per oltre un semestre,

anche sulla base dello scadenziario delle rate previsto a bilancio preventivo, qualsiasi

servizio (anche essenziale quindi) suscettibile di utilizzazione separata.

La norma attuale, come interpretata da alcuni Tribunali di merito, risultava priva di utilità

pratica, posto che veniva comunque vietata la sospensione dei servizi essenziali quali

ad esempio la fornitura idrica ed il servizio di riscaldamento/raffrescamento

centralizzato.

Ciò poteva comportare che a causa della morosità di qualche condomino, il fornitore

potesse invece sospendere la fornitura all’intero condominio, cin grave pregiudizio

quindi per i condomini in regola con i pagamenti.

b) Esteso il periodo di solidarietà tra acquirente e venditore: viene proposta la modifica

che del V comma dell’art. 63, disp. att. c.c. estendendo il periodo di solidarietà

dell’acquirente rispetto agli eventuali debiti residui per spese condominiali del

venditore, all’esercizio in corso al momento del rogito ed ai due esercizi precedenti (non

più quindi solo l’esercizio precedente).

A tutela dell’acquirente viene previsto l’obbligo per il Notaio, previamente alla stipula

dell’atto di compravendita, di acquisire una dichiarazione dell’amministratore

attestante l’eventuale morosità residua relativa ai due esercizi precedenti.

L’acquirente potrà eventualmente tutelarsi già in sede di contratto preliminare,

prevedendo di poter ridurre il prezzo di acquisto al rogito dell’importo equivalente

all’eventuale morosità residua che verrebbe ereditata dal venditore.

Art. 5 – Supercondominio: eccezione al divieto di conferimento di deleghe

all’amministratore.

a) Delega all’amministratore alle assemblee di supercondominio: rimane fermo il

divieto di conferire all’amministratore deleghe per la partecipazione alle assemblee,

ma prevedendo una eccezione per le assemblee dei c.d. supercondominii.

Non si vede infatti quale valido motivo debba vietare ad un amministratore già

nominato dai condomini, di rappresentarli alle assemblee di supercondominio nei

casi previsti dell’art. 67 disp. att. c.c.

Art. 6 – Erogazione di sanzioni per violazione del regolamento di condominio

a) Sanzioni: Viene chiarito all’art. 70 disp. att. c.c. che il condomino è il soggetto

legittimato passivo delle sanzioni irrogate dall’assemblea per le infrazioni al

regolamento di condominio, anche se commesse da chiunque abbia in uso il bene,

anche a titolo di ospitalità.

La norma mira a mitigare in particolare i negativi effetti delle locazioni turistiche e

similari, laddove spesso l’ospite non conosce il regolamento o comunque lo ignora.

Sarà quindi responsabilità, onere ed interesse del condomino-locatore, accertarsi

della conoscenza del regolamento da parte dei propri ospiti a qualsiasi titolo.

La norma attuale, priva di una puntuale specificazione, ha spesso portato

interpretazioni contrastanti circa la legittimazione passiva del condomino per

infrazioni non commesse dallo stesso.

Art. 7 – Anche l’amministratore-condomino deve avere i requisiti per amministrare

a) Requisiti necessari per tutti: l’attuale formulazione dell’art. 71 bis disp. att. c.c.

prevede che laddove l’amministratore sia anche un condomino, non sia soggetto

agli obblighi di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e

di aver frequentato un corso di formazione iniziale e di svolgere attività di formazione

periodica in materia di amministrazione condominiale.

La norma quindi consente anche a soggetti privi di professionalità e di

aggiornamento, di poter gestire edifici anche di grandi dimensioni, per il solo fatto

di esserne condomini.

Nell’ottica quindi di rendere sempre più professionale l’ormai complesso mestiere

di amministratore, si è proposto di abrogare tale eccezione, prevedendo quindi

come necessari per qualunque soggetto, i requisiti previsti dall’art. 71 bis disp. att.

c.c.

b) Certificazione UNI per gestione di grandi complessi: sempre nell’ottica di una

maggior professionalità, si è proposto di prevedere l’obbligo di conseguimenti della

Certificazione UNI 10801:2024 per poter amministrare edifici di oltre cinquanta

unità immobiliari o con bilanci annuali superiori ad euro centomila.

Art. 8 – Anche il conduttore paga il servizio di riscaldamento

a) Viene integrato l’art. 10, I comma, della L. 392/78 che prevede diritto di voto in capo

al conduttore, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere

dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei

servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, prevedendo che quindi anche

il conduttore stesso risponda in solido con il locatore nel pagamento delle spese per

tali servizi, garantendo così una duplice garanzia di riscossione a favore del

condominio.

Art. 9 – Spese condominiali riconosciute in prededuzione anche nelle procedure di

espropriazione individuale.

a) Al pari di quanto previsto nelle procedure concorsuali, si propone di riconoscere che

anche nelle procedure di espropriazione immobiliare individuali, le spese

condominiali generatesi dopo l’apertura della procedura, vengano riconosciute in

prededuzione, ossia siano tra le prime ad essere rimborsate una volta realizzata la

vendita in sede di distribuzione del relativo ricavato.

Si deve riconoscere infatti che le spese condominiali – al pari appunto di quanto da

sempre di riconosce nelle procedure concorsuali – siano necessarie alla

conservazione dell’immobile e delle parti comuni, contribuendo così ad una

fruttuosa vendita nell’interesse di tutti i creditori.

Unitamente alla proposta di riforma di cui all’art. 4, relativa al triennio di solidarietà

nel pagamento delle spese tra venditore ed acquirente, la norma in commento mira

a tutelare il condominio e i suoi condomini, in particolare nelle lunghe procedure di

esecuzione immobiliare.

Con l’attuale normativa che prevede una solidarietà solo per l’esercizio in corso al

momento della vendita (o del decreto di trasferimento) e per l’esercizio precedente,

accade sovente che rimangano “scoperte” le morosità degli esercizi ancora

precedenti, morosità che, quasi inevitabilmente, finiscono per ricadere sui

condomini virtuosi.

Art. 10 – Detraibilità del compenso dell’amministratore.

a) Viene infine riconosciuta la detraibilità, con aliquota del 19%, della quota di

compenso dell’amministratore pagata dal contribuente, in relazione all’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro

500,00 per ciascun periodo di imposta.